Fideiussione

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Quale garanzia personale, convenzionale o legale, il nostro ordinamento prevede la figura della Fideiussione. La Fideiussione è il negozio giuridico tramite il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile all'art. 1936 ai sensi del quale È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia

L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).

Sottotipi fideiussiori

La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio d'escussione. Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'eadem res debita è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'dempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 c.c. Se, dunque, non v'è dubbio che nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore possa agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell'altra forma di fiudeiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa. Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una libera electio onde decidere verso quale obbligato agire.

La fideiussione omnibus

Derivante dalla pratica bancaria è invece la fideiussione omnibus, caratterizzata dalla presenza di due particolari clausole, poste a vantaggio del creditore.


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